Art. 32.
(Sanzioni amministrative).

      1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

          a) l'ammenda da 930 euro a 2.582 euro per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18; in caso di recidiva sospensione per cinque anni solari della licenza di caccia o il doppio della sanzione amministrativa;

          b) l'ammenda da 775 euro a 2.066 euro per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1; in caso di recidiva si applica la sospensione per due anni solari della licenza di caccia o il doppio della sanzione amministrativa;

          c) l'ammenda da 516 euro a 1.549 euro per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura,

 

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nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; in caso di recidiva si applica la sospensione per due anni solari o il doppio della sanzione amministrativa;

          d) l'ammenda da 207 euro a 620 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; in caso di recidiva si applica la sospensione della licenza di caccia per due anni solari o il doppio della sanzione amministrativa;

          e) l'ammenda da 1.032 euro a 3.099 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina non contemplati nella lettera b), della quale è vietato l'abbattimento; in caso di recidiva si applica la sospensione della licenza di caccia per un periodo di due anni solari o il doppio della sanzione amministrativa;

          f) l'ammenda da 103 euro a 465 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita, o fringillidi in numero superiore a dieci o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 22, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami e dei mezzi vietati;

          g) l'ammenda da 516 euro a 2.066 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti a motore o da aeromobili; in caso di recidiva si applica la sospensione per un periodo di due anni della licenza di caccia o il doppio della sanzione amministrativa e, comunque, la confisca dei mezzi vietati;

          h) la sanzione amministrativa da 207 euro a 723 euro per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella stabilita ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

          i) la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.066 euro per chi esercita la caccia senza avere stipulato la regolare polizza d'assicurazione; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

 

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          l) la sanzione amministrativa da 155 euro a 930 euro per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; in caso di recidiva la sanzione è da 258 euro a 1.549 euro;

          m) la sanzione amministrativa da 155 euro a 930 euro per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 258 euro a 1.549 euro, e si applica la sospensione della licenza di caccia per un anno solare; in caso di recidiva si applica la sanzione da 516 euro a 2.066 euro, con la relativa sospensione della licenza di caccia per un periodo di due anni solari. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

          n) la sanzione amministrativa da 103 euro a 620 euro per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; in caso di recidiva la sanzione è da 258 euro a 1.549 euro;

          o) la sanzione amministrativa da 103 euro a 620 euro per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; in caso di recidiva si applica la sanzione da 258 euro a 1.549 euro, e la sospensione della licenza di caccia per il periodo di un anno solare;

          p) la sanzione amministrativa da 103 euro a 465 euro per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; in caso di recidiva si applica la sanzione da 207 euro a 930 euro, e la sospensione della licenza per un periodo di sei mesi solari;

          q) la sanzione amministrativa da 103 euro a 465 euro per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione

 

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delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; in caso di recidiva si applica la sanzione da 258 euro a 1.549 euro;

          r) la sanzione amministrativa da 52 euro a 465 euro per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

          s) la sanzione amministrativa da 52 euro a 465 euro per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 3; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi del citato articolo 21 per altre introduzioni;

          t) la sanzione amministrativa da 26 euro a 155 euro per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

          u) la sanzione amministrativa da 103 euro a 620 euro per chi detiene o commercializza uova, nidi e piccoli nati; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

          v) la sanzione amministrativa da 26 euro a 155 euro al cacciatore che abbandona i bossoli. La raccolta dei bossoli, per i cacciatori da appostamento fisso o temporaneo, può essere effettuata al momento dell'abbandono del posto di caccia.

      2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
      3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
      4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
      5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

 

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      6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.